1 Ampliamento e proroga del bonus affitti
2 Contributo a fondo perduto per attività economiche e commerciali nei centri storici
3 Contributo a fondo perduto per la filiera della ristorazione
1 AMPLIAMENTO E PROROGA DEL BONUS AFFITTI
Il decreto di agosto all’art. 77 di cui al link DECRETO-LEGGE 14 agosto 2020, n. 104 – Gazzetta Ufficiale così come modificato dalla legge di conversione del 13.10.2020 n. 126, LEGGE 13 ottobre 2020, n. 126 ha inserito tra i soggetti che possono beneficiare del bonus affitti anche le strutture termali indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo di imposta precedente, modificando la disciplina del credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda, di cui all’articolo 28, comma 3 del DL n. 34 del 2020.
Lo stesso decreto aveva prorogato il bonus per tutti fino a giugno e per le strutture turistico-ricettive con attività solo stagionale fino a luglio (il bonus è commisurato all’importo versato nel periodo d’imposta 2020 con riferimento a ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio e giugno e per le strutture turistico ricettive con attività solo stagionale con riferimento a ciascuno dei mesi di aprile, maggio e giugno e luglio).
In sede di conversione del decreto di agosto, con la nuova lettera b-bis), viene previsto che per le imprese turistico ricettive, il credito d’imposta spetta sino al 31 dicembre 2020.
In sintesi la legge di conversione del DL Agosto modificando l’art. 28, comma 2, del decreto Rilancio (DL 34/2020) ha previsto:
- aumento della percentuale del credito di imposta relativo all’affitto di azienda dal 30% al 50% per le strutture turistico-ricettive
- nuova previsione di spettanza del credito di imposta per entrambi i contratti nel caso in cui, in relazione alla medesima struttura turistico-ricettiva, siano stipulati due contratti distinti, uno relativo alla locazione dell’immobile e uno relativo all’affitto d’azienda
- proroga del bonus fino al 31 dicembre 2020 per le imprese turistico ricettive.
Il Decreto Rilancio aveva confermato il credito di imposta per le locazioni ad uso non abitativo e affitto di azienda (art 28), ricordiamo che tale credito riguarda tutte le locazioni di immobili non abitativi, non solo quelli di categoria C/1 e spetta a tutte le attività di impresa e professionali con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo di imposta 2019.
E’ un credito di imposta per i canoni di locazione, leasing, o concessione pagati da:
- esercenti attività di impresa
- esercenti attività di arti e professioni
I canoni di locazione devono riguardare immobili ad uso non abitativo e destinati ad attività:
- industriale
- commerciale
- artigianale
- agricola
- di interesse turistico e termali
- o riguardare l’esercizio di abituale attività di lavoro autonomo.
La misura del credito spetta ai soggetti suddetti per un ammontare pari al 60% del canone totale corrisposto.
In caso di contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d’azienda, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo destinato allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo, il credito d’imposta spetta invece nella misura del 30% dei relativi canoni (per le strutture turistico-ricettive, il credito d’imposta relativo all’affitto d’azienda è determinato nella misura del 50%).
Il credito d’imposta è commisurato all’importo delle locazioni versate nel periodo 2020 con riferimento a ciascuno dei mesi di marzo, aprile, maggio e giugno e per le strutture turistico ricettive con attività solo stagionali e termali con riferimento ai mesi di aprile, maggio, giugno e luglio. Per tutti il credito d’imposta spetta a condizione che vi sia stata una diminuzione del fatturato di almeno il 50% rispetto allo stesso mese del periodo d’imposta precedente con l’eccezione delle strutture turistiche, termali inclusi le guide e gli accompagnatori turistici, che ne beneficiano anche senza calo di fatturato.
Ne beneficiano anche gli enti non commerciali compresi gli enti del terzo settore, gli enti religiosi civilmente riconosciuti, e in relazione al canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività istituzionale.
Riepilogando:
BONUS AFFITTI
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MISURA
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• 60% canoni di locazione non abitativi (20% per le imprese esercenti attività di commercio al dettaglio, con ricavi o compensi superiori a 5 milioni di euro nel 2019)
•30% in caso di affitto di azienda (50% per le strutture turistico-ricettive e 10% per le imprese esercenti attività di commercio al dettaglio, con ricavi o compensi superiori a 5 milioni di euro nel 2019)
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PER QUALI MESI SPETTA
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Per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel 2019
PER I MESI DI MARZO, APRILE, MAGGIO E GIUGNO
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Per le strutture turistico ricettive con attività solo stagionale
PER I MESI APRILE, MAGGIO, GIUGNO E LUGLIO
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Con la novella introdotta in sede di conversione
per le imprese turistico-ricettive IL CREDITO D’IMPOSTA SPETTA FINO AL 31 DICEMBRE 2020
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REQUISITI
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Diminuzione fatturato almeno il 50% rispetto allo stesso mese del periodo d’imposta precedente
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Per le strutture alberghiere, termali, agenzie di viaggio e turismo e per i tour operator non è richiesta la diminuzione del fatturato
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Va precisato che si prevede una non cumulabilità del credito in oggetto con il credito d’imposta di cui all’articolo 65 del decreto- legge 17 marzo 2020, n. 18 (Cura Italia) convertito in Legge n 27 che ricordiamo prevedeva un credito di imposta per i soli immobili cat. C/1.
Queste le modalità di fruizione del credito:
- in dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa
- ovvero in compensazione successivamente all’avvenuto pagamento dei canoni.
- al posto dell’utilizzo diretto si può optare ai sensi dell’art 122 del Decreto Rilancio per la cessione del credito d’imposta al locatore o al concedente o ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari.
Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e dell’Irap.
2 CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PER ATTIVITÀ ECONOMICHE E COMMERCIALI NEI CENTRI STORICI
Misura ancora non attiva.
Il decreto di agosto convertito con legge n 126 pubblicata il 13 ottobre in Gazzetta Ufficiale link LEGGE 13 ottobre 2020, n. 126 all’art.59 prevede un contributo a fondo perduto per i soggetti esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico, svolte nelle zone A o equipollenti dei comuni capoluogo di provincia o di città metropolitana che, in base all’ultima rilevazione resa disponibile da parte delle amministrazioni pubbliche competenti per la raccolta e l’elaborazione di dati statistici, abbiano registrato presenze turistiche di cittadini residenti in paesi esteri:
a) per i comuni capoluogo di provincia, in numero almeno tre volte superiore a quello dei residenti negli stessi comuni;
b) per i comuni capoluogo di città metropolitana, in numero pari o superiore a quello dei residenti negli stessi comuni.
I Comuni a cui spetta il contributo sono quelli ad alta vocazione turistica e da Venezia a Bari sono 29: Venezia Verbania Firenze Rimini Siena Pisa Roma Como Verona Milano Urbino Bologna La Spezia Ravenna Bolzano Bergamo Lucca Matera Padova Agrigento Siracusa Ragusa Napoli Cagliari Catania Genova Palermo Torino Bari.
Il contributo spetta a condizione che l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi riferito al mese di giugno 2020, sia inferiore a due terzi dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi realizzati nel corrispondente mese del 2019.
Per i soggetti che svolgono autoservizi di trasporto pubblico non di linea l’ambito territoriale di esercizio dell’attività è riferito all’intero territorio dei comuni indicati al comma 1.
L’ammontare del contributo è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi riferito al mese di giugno 2020 e l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del corrispondente mese del 2019, nelle seguenti misure:
- 15% per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a quattrocentomila euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto
- 10% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a quattrocentomila euro e fino a un milione di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto
- 5% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a un milione nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto
L’ammontare del contributo a fondo perduto è riconosciuto, non inferiore a mille euro per le persone fisiche e a duemila euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche. Detti importi minimi sono altresì riconosciuti ai soggetti che hanno iniziato l’attività a partire dal 1° luglio 2019.
In ogni caso, l’ammontare del contributo a fondo perduto non può essere superiore a 150.000 euro.
3 CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PER LA FILIERA DELLA RISTORAZIONE
Il Decreto Agosto convertito con Legge n 126 pubblicata in Gazzetta Ufficiale del 13 ottobre 2020, di cui al link LEGGE 13 ottobre 2020, n. 126 , conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104,di cui al link Testo coordinato del DECRETO-LEGGE 14 agosto 2020, n. 104 , recante: «Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia.», ed entrato in vigore il 14/10/2020 prevede un contributo a fondo perduto per:
ristoranti, mense e catering per acquisto prodotti vitivinicoli, di filiere agricole e alimentari, anche D.O.P. e I.G.P
L’art. 58 stanzia 600 milioni di euro per l’anno 2020 per sostenere le attività di ristorazione attraverso l’istituzione di un Fondo finalizzato all’erogazione di un contributo a fondo perduto per acquisto di prodotti delle filiere agricole e alimentari.
A chi spetta
Il contributo a fondo perduto spetta alle imprese con i seguenti codici ATECO:
- 56.10.11-Ristorazione con somministrazione
- 56-10-12-Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole
- 56.21.00-Fornitura di pasti preparati
- 56.29.10-Mense
- 56.29.20-Catering continuativo su base contrattuale
- 55.10.00 Somministrazione di cibo
per l’acquisto di prodotti, inclusi quelli vitivinicoli, di filiere agricole e alimentari, anche D.O.P. e I.G.P.
Condizione necessaria è che le imprese abbiano avuto un calo di fatturato nei mesi da marzo a giugno 2020 rispetto allo stesso periodo 2019 inferiore almeno del 25%, il testo della norma dice: inferiore ai tre quarti dell’ammontare del fatturato medio dei mesi da marzo a giugno 2019. Non è richiesto nessun requisito per chi ha iniziato l’attività a decorrere dal 1° gennaio 2019
iter del provvedimento
La Conferenza Stato Regioni ha dato il via libera al Decreto attuativo Mipaaf sul ‘Fondo ristorazione’. Il provvedimento, che sarà a breve emanato di concerto con il Ministero Economie e Finanze, stabilisce i criteri, i requisiti e le modalità di erogazione del contributo a fondo perduto destinato alle imprese del settore ristorazione per l’acquisto di prodotti, inclusi quelli vitivinicoli, di filiere agricole e alimentari, anche DOP e IGP, valorizzando la materia prima di territorio: il Fondo per la filiera della ristorazione, per il quale, con il Dl Agosto, sono stati stanziati 600 milioni di euro. Potranno accedere al contributo non solo i ristoranti e le mense ma anche gli agriturismi, i catering per eventi e gli alberghi (per l’attività di somministrazione di cibo).
Attraverso un meccanismo semplicissimo, l’impresa di ristorazione potrà presentare la domanda di contributo mediante il portale della ristorazione (piattaforma web di Poste Italiane) o gli sportelli di Poste Italiane. Una volta espletata la verifica del rispetto del massimale degli aiuti de minimis da parte di Poste italiane, il Ministero autorizzerà in automatico la corresponsione di un anticipo pari al 90% del valore del contributo riconosciuto, che avverrà tramite bonifico effettuato da Poste Italiane. Entro 15 giorni dall’anticipo il soggetto beneficiario presenterà a Poste Italiane, con le medesime modalità previste per la presentazione della domanda, quietanza di pagamento degli acquisti. Una volta acquisita tale documentazione, saranno emessi i bonifici a saldo del contributo concesso
Il contributo per ciascun beneficiario potrà variare da un minimo di 1.000 euro fino a un massimo di 10.000 euro, al netto dell’IVA.
DI SEGUITO (O IN ALLEGATO, SUL SITO…..ETC :
- Scheda esplicativa bonus ristorazione
- Codici ateco ristorazione
CODICI ATECO SERVIZI DI RISTORAZIONE
56.10.11 RISTORAZIONE CON SOMMINISTRAZIONE
• attività degli esercizi di ristoranti, fast-food, rosticcerie, friggitorie, pizzerie eccetera, che dispongono di posti a sedere
• attività degli esercizi di birrerie, pub, enoteche ed altri esercizi simili con cucina.
56.10.12 ATTIVITA’ DI RISTORAZIONE CONNESSE ALLE AZIENDE AGRICOLE
56.10.2 RISTORAZIONE SENZA SOMMINISTRAZIONE CON PREPARAZIONE DI CIBI DA ASPORTO
• preparazione di pasti da portar via “take-away”
• attività degli esercizi di rosticcerie, friggitorie, pizzerie a taglio eccetera che non dispongono di posti a sedere.
56.10.3 GELATERIE E PASTICCERIE
56.10.41 GELATERIE E PASTICCERIE AMBULANTI
56.10.42 RISTORAZIONE AMBULANTE
• furgoni attrezzati per la ristorazione ambulante di cibo pronto per il consumo
• preparazione di cibo per il consumo immediato presso banchi del mercato.
56.10.5 RISTORAZIONE SU TRENI E NAVI
• ristorazione connessa all’attività di trasporto, se effettuate da imprese separate.
56.21 FORNITURA DI PASTI PREPARATI (CATERING PER EVENTI, BANQUETING)
• Questa classe include la fornitura di servizi di ristorazione sulla base di accordi contrattuali stipulati con il cliente, nelle sedi stabilite dal cliente, per un evento specifico.
• servizio di catering per eventi quali: banchetti, cene di rappresentanza, matrimoni, ricevimenti, convegni, congressi ed altre celebrazioni o cerimonie.
56.29.1 MENSE
• gestione di mense (ad esempio presso fabbriche, uffici, ospedali o scuole) in concessione.
56.29.2 CATERING CONTINUATIVO SU BASE CONTRATTUALE
• fornitura di pasti preparati per imprese di trasporto, ospedali, scuole eccetera.
56.3 BAR E ALTRI ESERCIZI SIMILI SENZA CUCINA
• Questa classe include le attività di preparazione e somministrazione di bevande per il consumo immediato nei locali.
• bar
• pub
• birrerie
• caffetterie
• enoteche
‘BONUS RISTORAZIONE’
SCHEDA DEL PROVVEDIMENTO
1) SOGGETTO GESTORE
Tenuto conto di quanto previsto dal DL Agosto (art. 58, c. 6), è stato individuato Poste italiane S.p.a. quale “concessionario” della misura, il quale avrà la responsabilità di acquisire le domande, effettuare la valutazione e il controllo delle richieste e, successivamente all’autorizzazione del MIPAAF, provvedere al pagamento dell’anticipo e del saldo del contributo.
2) BENEFICIARI
Possono accedere al contributo le imprese attive nel settore della ristorazione come definite dell’art. 58, comma 2, del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, come convertito, con modificazioni dalla Legge 13 ottobre 2020, n. 126. In particolare l’art. 58 stabilisce che possano beneficiare del contributo le imprese con codice ATECO prevalente 56.10.11 (ristorazione con somministrazione), 59.29.10 (mense) e 56.29.20 (catering continuativo su base contrattuale). In fase di conversione sono stati aggiunti anche i codici 56.10.12 (attività di ristorazione connesse alle aziende agricole), 56.21.00 (catering per eventi), e limitatamente alla somministrazione di cibo, il codice 55.10 (alberghi)
Il contributo è concesso alle imprese che hanno avviato l’attività a decorrere dal 1° gennaio 2019 o a quelle già attive prima di tale data qualora il fatturato medio dei mesi da marzo a giugno 2020 sia inferiore ai tre quarti del fatturato medio dei mesi da marzo a giugno 2019.
3) ENTITA’ DEL CONTRIBUTO
Il contributo è concesso per l’acquisto, effettuato dopo il 14 agosto 2020 e dimostrato attraverso apposita documentazione fiscale, di prodotti agroalimentari.
Il contributo per ciascun beneficiario potrà variare da un minimo di 1.000 euro fino a un massimo di 10.000 euro, al netto dell’IVA.
Il contributo, in ogni caso, non può mai essere superiore all’ammontare complessivo degli acquisti.
4) REQUISITI RELATIVI ALL’ACQUISTO PRODOTTI AGROALIMENTARI
Per accedere al contributo, il richiedente deve aver acquistato, dopo il 14 agosto 2020, prodotti agroalimentari (inclusi prodotti vitivinicoli, della pesca e dell’acquacoltura), anche DOP e IGP, valorizzando la materia prima di territorio. L’ammontare degli acquisti non può essere inferiore ai 1.000 euro né superiore a 10.000 euro, esclusa l’IVA.
Per rispondere al requisito della valorizzazione della materia prima di territorio il richiedente deve aver acquistato prodotti rientranti nelle seguenti categorie:
*prodotti da vendita diretta ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228;
*prodotti ottenuti da filiera nazionale integrale dalla materia prima al prodotto finito.
Ai fini dell’attuazione della presente misura agevolativa sono considerati prioritari gli acquisti di prodotti DOP e IPG e di prodotti ad alto rischio di spreco, questi ultimi riportati nell’allegato 1 del decreto. Nell’elenco, aggiornabile con decreto del MIPAAF, compaiono prodotti rientranti nel paniere elaborato dal “Tavolo per la lotta agli sprechi e per l’assistenza alimentare” per il Programma di distribuzione delle derrate alimentari agli indigenti, come latte 100 % italiano, prosciutto crudo dop e prosciutto cotto 100% italiano, olio extra vergine di oliva 100% da olive italiane e/o dop e d altri prodotti di origine italiana.
Il Soggetto beneficiario è tenuto ad acquistare almeno 3 differenti tipologie di prodotti agroalimentari e il prodotto principale non può superare il 50% della spesa totale.
5) RICHIESTA DEL CONTRIBUTO
L’impresa di ristorazione può presentare la domanda di contributo attraverso il portale della ristorazione (piattaforma web di Poste Italiane) o attraverso gli sportelli di Poste Italiane.
Dovrà essere allegato alla domanda anche copia del versamento dell’importo di adesione all’iniziativa di sostegno, effettuato tramite bollettino di pagamento, fisico o digitale (l’importo sarà determinato con successivo decreto ministeriale).
Alla domanda è inoltre acclusa un’autodichiarazione concernente:
1.gli aiuti complessivamente percepiti in regime “de minimis” o “de minimis agricolo” nell’ultimo triennio, incluso l’anno della domanda;
2.il calcolo dell’ammontare del fatturato medio dei mesi da marzo a giugno 2020 che deve essere inferiore ai tre quarti dell’ammontare del fatturato medio dei mesi da marzo a giugno 2019 ovvero che il richiedente ha avviato l’attività a decorrere dal 1° gennaio 2019;
3.l’iscrizione dell’attività al registro delle imprese con codice ATECO prevalente;
4.l’insussistenza delle condizioni ostative di cui all’articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
5.ogni altra richiesta presente nella modulistica predisposta da Poste Italiane.
L’impresa richiedente provvede altresì ad inserire sulla piattaforma della ristorazione, oppure a presentare presso gli sportelli postali i documenti fiscali (fatture e documenti di trasporto) che certificano l’effettivo acquisto e la consegna dei prodotti agroalimentari, anche non quietanzati.
L’accettazione della domanda è subordinata alla verifica di corrispondenza tra Partita IVA e Codice Ateco del richiedente e alla completezza del corredo documentale.
6) ISTRUTTORIA E CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO
Previa verifica di completezza delle domande presentate, Poste Italiane trasmette al Ministero l’elenco dei potenziali beneficiari con specificazione del contributo da ciascuno richiesto corrispondente alle fatture presentate nella domanda.
Il Ministero, nei limiti delle risorse disponibili e sulla base dei requisiti relativi all’acquisto di prodotti agroalimentari, con proprio provvedimento determina il contributo erogabile a ciascun beneficiario. Oltre all’importo minimo di 1.000 euro, saranno ripartite le risorse residue tra i Soggetti beneficiari, fino al raggiungimento del tetto massimo (10.000 euro).
Qualora il totale dei contributi richiesti ecceda le risorse disponibili il MIPAAF procederà alla determinazione della misura del contributo concedibile in misura percentualmente proporzionale agli acquisti documentati.
Le istanze che evidenziano acquisti di prodotti DOP/IGP e di prodotti idonei ad evitare sprechi alimentari sono considerate prioritarie nell’assegnazione.
Il Ministero, sulla base dell’elenco definitivo dei soggetti beneficiari ottenuto dopo i controlli documentali e la registrazione al Registro Nazionale Aiuti (RNA) per la verifica del rispetto del massimale degli aiuti de minimis da parte di Poste italiane, autorizza la corresponsione di un anticipo pari al 90% del valore del contributo riconosciuto, che avverrà tramite bonifico effettuato da Poste Italiane.
Entro 15 giorni dall’anticipo il soggetto beneficiario presenta a Poste Italiane, con le medesime modalità previste per la presentazione della domanda, quietanza di pagamento degli acquisti.
Una volta acquisita tale documentazione, saranno emessi i bonifici a saldo del contributo concesso.
Il Ministero, prima di autorizzare il saldo, verifica il rispetto del massimale degli aiuti «de minimis» e «de minimis agricolo».
Il contributo non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi, non rileva altresì ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, e non concorre alla formazione del valore della produzione netta, di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
7) CONTROLLI E SANZIONI
Il Ministero, mediante il proprio Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF), effettua a campione, nel limite minimo del 5% delle domande, le verifiche relative ai requisiti soggettivi e a quelli relativi ai prodotti acquistati.
Il comma 8 dell’articolo 58 del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni dalla Legge 13 ottobre 2020, n. 126, prevede che l’indebita percezione del contributo, oltre a comportare il recupero dello stesso, è punita con la sanzione amministrativa pari al doppio del contributo non spettante.
Il pagamento della sanzione, così come la restituzione del contributo non spettante, è effettuato con modello F24.